Il dibattito sulla gestione della prima ondata di Covid-19 si è chiuso nelle aule di Giustizia con formule di archiviazione che invocano l'incertezza dei tempi e l'imprevedibilità di un patogeno inedito.
È chiaro tuttavia che questa assoluzione ha a che vedere con il giusto formalismo del diritto penale e non conferisce alla gestione dell'emergenza alcuna patente di merito.
In primo luogo va tenuto presente che il capo del Governo ha adottato nella circostanza una decisione del tutto opposta alle indicazioni del Comitato Técnico Scientifico (CTS). Solo ed esclusivamente con riguardo alla necessità rappresentata dal Comitato di provvedere subito all'istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. Il punto di rottura risiede nel fatto che, sebbene il virus fosse biologicamente sconosciuto, le modalità per contenerlo erano ben chiare, note e già applicate.
L'argomento dell'imprevedibilità scientifica cede di schianto di fronte alla cronologia dei fatti. La sanità pubblica mondiale non ha mai rincorso i segreti genetici di un virus per decidere come fermarlo: la quarantena e l'isolamento dei focolai sono pilastri della medicina difensiva applicati da secoli. Il Governo italiano conosceva così bene queste modalità da averle attuate con successo e tempestività il 23 febbraio 2020 a Codogno, sigillando l'area e spegnendo la prima linea di contagio.






