di Luca Puccinivenerdì 10 luglio 20263' di letturaCondannato in via definitiva per spaccio, a contorno pure un’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Uno straniero, con una richiesta aperta per il rilascio del permesso di soggiorno, ché certe volte uno la legge se la immagina già scritta, d’altronde se non è buonsenso poco ci manca: qui nessuno ce l’ha con chi arriva in Italia, però esistono delle regole e chi vuole restare deve dar prova di saperle rispettare. Invece no. Firenze (ed è addirittura solo l’ultimo caso), da una parte la questura che si oppone (ma-che-scherziamo?) e dall’altra l’immigrato che fa ricorso, nel mezzo il tar che gli dà ragione.Ha una sentenza di condanna sulla fedina penale, che abbia commesso un reato è certo (quantomeno lo è per la giustizia), eppure niente: quel diniego a ottenere i documenti che lo fanno restare in Italia dev’essere annullato, il pronunciamento dei tribunali «non è un ostacolo». Però, allora, di questo passo, cosa lo è? Perché se non bastano neanche tre gradi di giudizio, il cortocircuito è evidente.IL PUSHER TOSCANO

C’è la giurisprudenza (vero che il nostro è un sistema di stampo napoleonico dove il precedente non fa legge, però fa esempio), ci sono i ricorsi (sempre legittimi, per carità), c’è quel principio del non-automatismo che salva capre e cavoli e, alle volte, è anche difficile da comprendere. La condanna al pusher fiorentino, che poi sarebbero due ma quella per resistenza non è ostativa in casi del genere, «avrebbe dovuto essere vagliata alla stregua di un apprezzamento concreto e attuale circa la sua pericolosità sociale», dicono i giudici amministrativi, e così, da sola, presa per quella che è non lo fa meccanicamente ricondurre al «novero dei soggetti» a rischio, semmai, a queste condizioni, si deve procedere «caso per caso, alla luce delle pronunce penali, della tipologia dei reati, della condizione sociale, famigliare e lavorativa e operando il necessario bilanciamento tra gli opposti interessi».Quindi no, la questura che si oppone, che sulla base di quelle carte bollate da una corte dice niente-permesso, ora deve tornare sui suoi passi, deve esaminare di nuovo il faldone, il tar dà ragione all’immigrato e torto a lei. Tra l’altro, non è la prima volta. Tre mesi fa, aprile, stessi giudici (amministrativi), stesso copione: un muratore albanese residente in provincia di Lucca, una condanna (anche per lui) per spaccio a sei anni e mezzo di condanna e altri due patteggiati per episodi sempre legati alle sostanze stupefacenti, il timbro ufficiale della Cassazione sul suo incartamento, poi un’inversione di rotta, un lavoro nell’edilizia, due figli, l’affidamento in prova ai servizi sociali; ma quando la questura chiede la revoca del permesso di soggiorno il tar la stralcia perché quell’elenco di sentenze, oramai, non vale più. Pochi giorni dopo, altro giro, in Sicilia: col diniego alla richiesta di un cittadino gambiano (il quale ha sia precedenti per droga che per reati contro l’amministrazione della giustizia) che viene rispedita al mittente, ossia alla solita questura certosina. La motivazione fotocopia: manca la valutazione «concreta e attuale» della pericolosità.Immigrazione, multa e fermo di 45 giorni per l'ong. Fdi: "Le regole valgono per tutti"La barca a vela Trotamar III della ong CompassCollective è stata sottoposta a un fermo amministrativo di 45 giorn...LA CONSULTA