Il contribuente che abbia acquistato una “prima casa” con le agevolazioni non può acquistarne una seconda ove abbia preso la disponibilità della stessa “prima casa” assegnata all’ex compagna e ai figli; non è consentito, infatti, acquistare due volte una “prima casa” senza aver venduto (ovvero impegnandosi alla rivendita della prima entro due anni).
Lo ha stabilito la sezione prima della Cgt di sContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate
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