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Con un recente provvedimento (n. 31924 del 15 aprile 2026), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Acgm) ha definito un procedimento in materia di intese anticoncorrenziali applicando, per la prima volta, l'art. 14-quater della legge antitrust (l. 287/1990), che consente di concordare una transazione con le imprese coinvolte nel procedimento stesso.

Cosa era successo? A settembre del 2024, a seguito di una segnalazione ricevuta sulla piattaforma di whistleblowing, l'Autorità aveva avviato un'indagine nei confronti di tre aziende produttrici di patatine e altri snack salati (Amica Chips, Pata e Preziosi Food), accusate di aver coordinato, anche tramite scambi di informazioni, le rispettive politiche commerciali, a danno dei loro clienti (alcuni dei principali operatori italiani della gdo), concordando politiche di prezzo e astenendosi dal presentare offerte concorrenziali a discapito l'una dell'altra con patti di «non belligeranza».

Questo procedimento non ha però seguito l'iter ordinario, ossia non si è concluso con un provvedimento di condanna (o di assoluzione) delle imprese coinvolte, ma è stato definito con una transazione.