Il sistema italiano Conai-Consorzi di filiera è un’eccellenza italiana: ha consentito di raggiungere e superare, con largo anticipo, i target europei di riciclo dei rifiuti d’imballaggio, ha contribuito a far crescere le raccolte differenziate dei rifiuti urbani ai migliori livelli europei, è stato decisivo nella riduzione dello smaltimento in discarica e per lo sviluppo di importanti filiere industriali del riciclo. I dati di questi successi sono noti e apprezzati sia in Italia, sia in Europa. Applicando il recente Regolamento europeo sugli imballaggi, il sistema Conai-Consorzi dovrebbe essere mantenuto, ulteriormente migliorato, certamente non stravolto. Questa convinzione è stata alla base sia delle modifiche proposte e introdotte nel nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi, sia del voto, ampiamente favorevole, delle rappresentanze politiche italiane al testo finale. Preoccupa che, ora in fase di applicazione di quel Regolamento, stia emergendo un’interpretazione che, se prevalesse, avrebbe impatti rilevanti sull’efficacia e la funzionalità del sistema italiano.
Questa interpretazione sostiene che, non essendo i produttori di materiali (e di semilavorati) di imballaggio espressamente compresi nelle definizioni del Regolamento fra i soggetti obbligati alla responsabilità estesa del produttore, questi non potrebbero più essere inclusi dall’ordinamento nazionale. In Europa, come è noto, esistono diversi sistemi per la gestione dei rifiuti d’imballaggio: alcuni di questi sistemi, non includono nella responsabilità estesa i produttori di materiali, in particolare quelli basati sulla restituzione e il deposito cauzionale. Come è stata risolta questa diversità in questo Regolamento?









