«Con il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri e di imminente pubblicazione, il regime fiscale delle società cooperative cambia statuto: dal confinamento nell’ambito delle agevolazioni viene ricondotto ai regimi speciali. È un passaggio che modifica il quadro interpretativo e ristabilisce un principio essenziale: la fiscalità cooperativa non è un favore concesso dal legislatore, ma la coerente traduzione tributaria di un modello di impresa strutturalmente diverso da quello lucrativo», lo afferma Matteo Bianchi, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili. Successivamente aggiunge: «Questo riconoscimento trova un fondamento giurisprudenziale preciso nella sentenza n.116/2025 della Corte costituzionale, che ha offerto una lettura più articolata e sistematica dell’art. 45, primo comma, Cost. degli ultimi decenni. La Consulta ha chiarito che, mentre rispetto all’iniziativa economica privata l’utilità sociale si pone come principio limitante, un vincolo imposto dall’esterno, alla cooperazione la Costituzione riconosce una funzione sociale come elemento connaturale al modello organizzativo, in quanto “generativo di democrazia economica e mutualità”. La cooperativa non è un’impresa lucrativa cui si sovrappone una finalità sociale, il TUIR ne prende atto». «Se il legislatore ha deciso di ricollocare la fiscalità cooperativa tra i regimi speciali» osserva Bianchi «quella scelta porta con sé un significato giuridico preciso, non riducibile a mero adeguamento redazionale. La differenza tra agevolazione e regime speciale è infatti sostanziale. Le cooperative non operano con la stessa libertà patrimoniale delle società di capitali orientate alla massimizzazione del profitto. Una parte significativa degli utili deve essere accantonata a riserva; le riserve indivisibili non possono essere distribuite ai soci, né durante la vita della società né al suo scioglimento; il patrimonio residuo è devoluto ai fondi mutualistici o allo Stato. Si tratta cioè di un patrimonio vincolato, destinato a finalità collettive, di continuità e di sviluppo intergenerazionale».
Fiscalità cooperativa, Matteo Bianchi: «La nuova riforma riconosce la funzione sociale delle cooperative»
«Con il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri e di imminente pubblicazione, il regime fiscale delle società cooperative...
Il TUIR 2026 riclassifica la fiscalità cooperativa da agevolazione a regime speciale, fondato sulla struttura patrimoniale mutualista e riconosciuto dalla Corte costituzionale (sent. 116/2025). Riduce contestazioni Agenzia Entrate su abuso del diritto; allineamento europeo economia sociale di mercato.







