"La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell'incarico presso l'organo collegiale rientri tra i "rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego - dice l'Anac - Considerato il tenore letterale della disposizione gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie. Ne consegue che, nel caso di specie - conclude l'Anticorruzione - difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall'articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l'esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima".
L'Anticorruzione dà il via libera a Malagò: non c'è 'ineleggibilità', può concorrere per la presidenza FIGC
L'ex presidente del Coni sfidera ora l'altro candidato, Giancarlo Abete










