Un cittadino riceve un atto dell’Agenzia delle Entrate e decide di impugnarlo. La sua causa non va davanti a un giudice ordinario: la decide una magistratura speciale, le Corti di giustizia tributaria. Quei giudici dipendono dal ministero dell’Economia e delle finanze per la carriera e per le sanzioni che li riguardano. È lo stesso apparato di cui fa parte l’ufficio che ha emesso l’atto contestato. Il 22 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura uno schema di decreto che, secondo il governo, porta i giudici tributari su un piano di piena parità con le altre magistrature. La lettera del testo mantiene l’annuncio?

Un arbitro nominato da una delle squadre

Chi giudica deve essere indipendente dalle parti e deve anche apparire tale. Nella giustizia tributaria la condizione è incrinata all’origine: da un lato siede il contribuente, dall’altro l’amministrazione finanziaria, ma il giudice è inquadrato presso il ministero che quell’amministrazione dirige. È come se l’arbitro di una partita di calcio fosse ingaggiato e all’occorrenza punito da una delle due squadre. Anche se opera in perfetta buona fede, la sua posizione resta sbilanciata.

Lo schema, attuativo della delega fiscale interviene su molti aspetti dello stato giuridico dei giudici e su alcuni fa passi reali. La parità annunciata si ferma sul punto più delicato: il potere di punire il giudice. La vecchia norma viene abrogata e sostituita da una che ne ricopia il contenuto: cambia il nome del ministero, non l’architettura del potere. Il procedimento resta promosso dal vertice politico del governo e la rimozione resta firmata con decreto del Ministro dell’Economia. Il confronto è impietoso: per un giudice ordinario la rimozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa di un magistrato, il Procuratore generale della Cassazione. Qui, invece, a firmare è il Ministro che dirige l’amministrazione finanziaria, cioè la stessa parte che si contrappone al contribuente. La formula è identica; cambia chi tiene la penna.