Il congedo di maternità rappresenta il baricentro del sistema di welfare italiano a sostegno della genitorialità, una misura che il legislatore ha inteso non come un beneficio discrezionale, ma come un pilastro fondamentale della salute pubblica e della stabilità sociale.

Disciplinato dal Testo Unico 151/2001, ma integrato dalle leggi di Bilancio degli ultimi anni, si tratta di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della durata complessiva di cinque mesi. La natura imperativa di questo diritto è tale che la lavoratrice non può rinunciarvi, né il datore di lavoro può permettere la prestazione lavorativa durante i periodi protetti, pena sanzioni penali e amministrative. Nel 2026, la gestione di questo tempo è diventata estremamente flessibile, permettendo alle donne di conciliare con strumenti più snelli rispetto al passato.

Congedo di maternità, la nuova flessibilità operativa

La ripartizione classica del congedo di maternità prevede storicamente l’astensione dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai tre mesi successivi all’evento. Tuttavia, le modifiche normative hanno ampliato notevolmente il raggio d’azione della lavoratrice. Oggi è possibile optare per la formula “uno più quattro”, posticipando l’inizio dell’astensione all’ottavo mese di gravidanza, oppure per l’opzione “zero più cinque”. Quest’ultima permette di rimanere in servizio fino al nono mese compiuto, fruendo dell’intero ciclo di cinque mesi dopo la nascita del bambino. Per percorrere questa strada, la legge richiede un passaggio formale rigoroso: è necessaria una certificazione medica rilasciata da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale e dal medico competente per la sicurezza sul lavoro. Nel 2026, gran parte di questa procedura è stata digitalizzata, con lo scambio automatico dei certificati tra ASL e INPS, riducendo l’onere burocratico a carico della gestante.