ROVERETO. Per i dati raccolti dall'autovelox del Mossano, l'automobilista stava viaggiando a 130 chilometri orari e quindi ha ricevuto a casa la relativa multa visto che in quel tratto di strada provinciale la velocità massima consentita è di 70 chilometri all'ora. Ma la sanzione (di circa 550 euro) non verrà mai pagata perché è stata annullata dal giudice. Per il primo giudice, quello di pace, la multa andava pagata senza dubbio alcuno, ma il Tribunale di Rovereto, in appello, ha rovesciato la decisione: verbale annullato.Perché? Perché al momento in cui è stata riscontrata l'infrazione mancavano alcuni dei segnali stradali previsti dalla normativa. Ma andiamo con ordine. La multa scatta nella sera di un giorno di febbraio di due anni fa e viene subito impugnata davanti al giudice di pace che, però, la conferma puntando in particolare sul punto che l'apparecchio è approvato e approvazione vale per omologazione. Tesi per altri ribadita anche dal giudice di appello.«Una volta accertato che la procedura di approvazione garantisce la stessa identica affidabilità del dispositivo della procedura di omologazione, in quanto entrambe fondate su prove tecniche di laboratorio in stretta osservanza delle prescrizioni pertinenti - si legge in sentenza - e che l'unica differenza consiste nel fatto che dette prescrizioni non sono previste nel regolamento del Codice della strada nel caso dell'approvazione e sono invece in esso previste, nel caso di omologazione, non vi è alcuna ragione di invalidare i verbali di contestazioni sulla base dell'accertamento con dispositivi che possono essere solo approvati e non omologati».