Sono numerose le condizioni che re­golano il nuovo bonus per assumere giovani nella versione licenziata dal Dl 62/2026 (ora all’esame della Camera per la conversione in legge, AC 2911) e illustrata dall’Inps con la circolare 55/2026. Occorre, peraltro, non farsi confondere dalle regole inizialmente previste dal Dl 60/2024, visto che il quadro regolatorio è diverso. Infatti, se è vero che la misura si rivolge sem­pre ai lavoratori che, alla data dell’as­sunzione a tempo indeterminato non abbiano compiuto i 35 anni, cambia la platea dei giovani che portano in dote il beneficio, con riflessi differenti in termini di durata e di entità dell’age­volazione.

Lavoratori molto svantaggiati

Partendo dai soggetti agevolabili, l’articolo 2, comma 2 del Dl 62/2026, annovera come prima categoria quelli privi di impiego regolarmente retribu­ito da almeno 24 mesi. C’è poi quella dei giovani, sempre under 35, che, alla data dell’assunzione, siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartengano a una delle categorie di cui alle lettere c),e), f) e g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» contenuta all’articolo 2 del Regolamento Ue 651/2014 (cioè non avere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver com­pletato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere an­cora ottenuto il primo impiego rego­larmente retribuito; essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera al­meno del 25% la disparità media uo­mo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato; appartenere a una minoranza etnica). Per queste due prime tipologie, l’incentivo consiste nell’esonero, per i datori di lavoro privato, anche non imprendito­ri e del settore agricolo (ma non per lavoro dome­stico), pari al 100% dei contributi dovuti, fino al tet­to di 500 euro al mese, per un massimo di 24 mesi.