Sono numerose le condizioni che regolano il nuovo bonus per assumere giovani nella versione licenziata dal Dl 62/2026 (ora all’esame della Camera per la conversione in legge, AC 2911) e illustrata dall’Inps con la circolare 55/2026. Occorre, peraltro, non farsi confondere dalle regole inizialmente previste dal Dl 60/2024, visto che il quadro regolatorio è diverso. Infatti, se è vero che la misura si rivolge sempre ai lavoratori che, alla data dell’assunzione a tempo indeterminato non abbiano compiuto i 35 anni, cambia la platea dei giovani che portano in dote il beneficio, con riflessi differenti in termini di durata e di entità dell’agevolazione.
Lavoratori molto svantaggiati
Partendo dai soggetti agevolabili, l’articolo 2, comma 2 del Dl 62/2026, annovera come prima categoria quelli privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. C’è poi quella dei giovani, sempre under 35, che, alla data dell’assunzione, siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartengano a una delle categorie di cui alle lettere c),e), f) e g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» contenuta all’articolo 2 del Regolamento Ue 651/2014 (cioè non avere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato; appartenere a una minoranza etnica). Per queste due prime tipologie, l’incentivo consiste nell’esonero, per i datori di lavoro privato, anche non imprenditori e del settore agricolo (ma non per lavoro domestico), pari al 100% dei contributi dovuti, fino al tetto di 500 euro al mese, per un massimo di 24 mesi.






