Il tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai sindacati Slc Cgil e Uilpost per condotta antisindacale riguardo all'accordo firmato a novembre 2024 sulla riorganizzazione che riguardava in particolare tre funzioni aziendali: Posta, Comunicazione e Logistica, Mercato Privati e Digital, Technology & Operations (DTO).Slc Cgil e Uilpost non avevano firmato le intese relative al riassetto dell'azienda a novembre del 2024 sostenendo che la società avesse adottato una procedura "consistente nella loro illegittima esclusione, di fatto, da trattative aventi ad oggetto materie di fondamentale importanza, in particolare con riferimento all’organizzazione del lavoro, impedendo loro di esercitare l’attività sindacale". Il Tribunale del Lavoro di Roma con la sentenza numero 6430/2026, ha rigettato le istanze. "Considerata l’infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, nonchè la novità e complessità della questione, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, anche della fase cautelare", si legge nella sentenza.