Gli orari di lezione degli insegnanti non si riportano sul sito web della scuola e le loro assenze non si annotano sul registro elettronico con modalità visibile a tutti. Sono questi i principi applicati dal Garante della privacy nell’ingiunzione n. 112 del 26 febbraio 2026, con la quale un istituto tecnico è stato punito per violazione della privacy con la sanzione di 2 mila euro.

Nella home page del sito internet di una scuola sono stati pubblicati gli orari di servizio dei docenti (con espressa indicazione della materia di insegnamento e del nominativo del relativo docente) e i turni di sorveglianza durante la ricreazione svolti dai singoli insegnanti nominativamente identificati.

La pubblicazione degli orari e i turni di sorveglianza

Oltre a ciò, nel caso specifico si è verificata l’annotazione delle assenze di un docente nel registro elettronico, con visibilità a tutti i colleghi, agli alunni e alle loro famiglie.

Quest’ultimo ha presentato reclamo al Garante sia per la pubblicazione sul sito sia per la comunicazione tramite il registro elettronico.