Immaginate di ricevere un accordo da firmare in cui si chiede il vostro consenso affinché la società per cui lavorate utilizzi la vostra voce e il vostro volto per generare, tramite intelligenza artificiale, contenuti video destinati alla comunicazione aziendale. Scenario futuristico? Mica tanto. Sta già accadendo e, a volte, le aziende si muovo con troppa spensieratezza.
Voce e volto sono dati biometrici ai sensi della normativa privacy. Il trattamento di questi dati è vietato salvo delle eccezioni tassative previste dal Gdpr. Tra queste eccezioni è presente il consenso dell’interessato. Tuttavia, sia il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati che il Garante Privacy italiano hanno chiarito che nel contesto del rapporto di lavoro il consenso del dipendente è per definizione non libero, in ragione dello squilibrio strutturale tra le parti. Un consenso non libero è un consenso invalido.
Per generare questa tipologia di contenuti, l’opzione più solida è la sottoscrizione di un accordo sindacale. La normativa privacy, infatti, consente di derogare al divieto di trattamento dei dati biometrici mediante la stipula di un contratto collettivo che preveda adeguate garanzie per i dipendenti. Un accordo che deve definire finalità, durata, modalità e diritti di recesso per evitare di essere contestato dai dipendenti o dal Garante Privacy.










