Per quanto si tratti di una situazione diffusa e non sia fatto esplicito divieto nel Codice della Strada, è bene conoscere le norme vigenti
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Mettersi al volante di un veicolo di proprietà altrui è una consuetudine diffusa, che si verifica soprattutto in contesti familiari, ma non solo: sono molto frequenti anche in casi in cui il mezzo viene concesso in prestito da una persona estranea al nucleo familiare, come un amico o magari un collega di lavoro.Tutto perfettamente lecito anche negli ultimi casi sopra riportati, ma solo se si rispettano determinati paletti, in primis quello dell’utilizzo saltuario del sopra citato veicolo: qualora ciò avvenga continuativamente, ovvero oltre un mese di fila, la legge prevede l’obbligo di attestare presso la Motorizzazione civile questa variazione d’uso. Superati i 30 giorni, quindi, è richiesta la registrazione della modifica dell’intestatario riportato sulla carta di circolazione, come determinato all’art.94 comma 4-bis del Codice della Strada.Ma andiamo per ordine, effettuando una prima fondamentale distinzione, ovvero il caso in cui il mezzo in esame abbia sì un intestatario specifico nella carta di circolazione ma resti a disposizione dei membri del suo nucleo familiare. L’obbligo di cambio non è contemplato infatti in situazioni nelle quali l’utilizzo continuativo riguardi i membri conviventi della famiglia, che possono mettersi al volante di un’auto intestata a uno di essi senza avere alcuna preoccupazione.La condizione per eccellenza da rispettare per essere in regola è quella di avere la medesima residenza, non basta essere genericamente imparentati: qualora si conceda in prestito la propria auto a un familiare che vive altrove, quindi, l’uso personale e continuativo del mezzo ricevuto in prestito impone anche in questo caso il cambio di intestazione nel libretto di circolazione. Ciò significa, a maggior ragione, che se è un amico o un conoscente a concedere in prestito un veicolo, per poterlo guidare senza rivolgersi alla Motorizzazione e apportare il necessario aggiornamento, bisogna obbligatoriamente rispettare il paletto dei 30 giorni: il CdS impone che il vero fruitore del mezzo, superata questa soglia, risulti concretamente negli archivi.Al di fuori dei membri conviventi del nucleo familiare, il passaggio da prestito temporaneo a uso stabile del veicolo comporta precisi obblighi di legge, senza se e senza ma. L'utilizzo esclusivo e costante di un'auto per oltre 30 giorni da parte di un non intestatario si configura come possesso provvisorio e richiede una registrazione ufficiale, procedura indispensabile per associare in modo corretto sanzioni, responsabilità legali e adempimenti burocratici a chi circola effettivamente con il mezzo.La semplice frequenza d'uso di un veicolo, è bene precisarlo, non fa sorgere l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione. Secondo le precisazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la soglia dei 30 giorni deve riferirsi a un arco temporale continuativo e non al conteggio complessivo di singoli episodi isolati nel corso dell'anno. Di conseguenza, guidare saltuariamente la macchina di un conoscente non configura un comodato d'uso soggetto a registrazione.L'obbligo scatta invece quando il mezzo viene concesso in modo esclusivo e ininterrotto a un altro conducente, come può accadere ad esempio se il titolare risiede in un'altra città o se l'auto è usata ogni giorno da un figlio con diversa residenza. Ovviamente non basta un controllo isolato, magari a un posto di blocco, per rilevare l’infrazione: servono invece prove concordanti che rivelino la continuità di utilizzo. Il superamento del limite temporale deve fondarsi su un quadro indiziario preciso e concordante. L’onere della prova si considera assolto solo in presenza di elementi oggettivi concorrenti, quali:








