Clienti escono da un ristorante senza pagare. La denuncia di un ristorante sui social (repertorio)

Accomodarsi al tavolo, ordinare antipasti, primi, secondi e bibite e poi, magari con la scusa di una telefonata, uscire di soppiatto dal ristorante e andar via senza pagare il conto. Non di rado le cronache locali e nazionali sono piene di episodi simili, spesso con i proprietari del locale che condividono sui social le immagini dei clienti disonesti, nella speranza che tornino sui propri passi saldando quanto dovuto.Mangiare al ristorante e andar via senza pagare il conto è sempre un comportamento illecito, oltre che detestabile: il cliente che consuma e scappa può andare incontro a conseguenze civili e penali. Ma non è sempre un reato. Vediamo perché e cosa dice la legge.Insolvenza fraudolentaNon pagare il conto dopo aver pranzato o cenato al ristorante può configurare un illecito civile o un illecito penale, vale a dire un vero e proprio reato. I reati che possono essere contestati in situazioni di questo tipo sono sostanzialmente due: c'è l'insolvenza fraudolenta, oppure c'è la truffa.Partiamo dal primo caso: pur sapendo di non poter pagare il conto, il cliente entra in un ristorante, ordina e mangia, poi se ne va. Se il cliente mangia al ristorante con la consapevolezza di non poter saldare lo scontrino e nasconde questo al ristoratore, allora potrebbe essere querelato per il reato di insolvenza fraudolenta. L'articolo 641 del nostro codice penale punisce chi, nascondendo il proprio stato d'insolvenza (l'impossibilità di pagare), contrae un'obbligazione con l'intenzione di non adempierla. In questo caso, quindi, l'autore del reato può andare incontro alla reclusione fino a due anni o ad una multa fino a 516 euro.La truffaSeconda ipotesi: il cliente entra in un ristorante, fa credere di avere la possibilità di pagare, ordina e mangia, poi se ne va. Ebbene, se il cliente consuma con la consapevolezza di non poter pagare ma fa credere al ristoratore di poter saldare il conto, il ristoratore potrebbe presentare una querela per truffa. L'articolo 640 del codice penale punisce colui che, "con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". In questo caso, la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni, con una multa da 51 a 1.032 euro.La denuncia del clienteIn casi del genere, il ristoratore non può fare altro che sporgere una querela contro ignoti (se non conosce il nome del cliente), presentando alle forze dell'ordine ogni elemento utile ad identificare il soggetto o i soggetti e a dimostrare il fatto (ad esempio, le immagini delle telecamere di sicurezza interne al locale). Il ristoratore ha il diritto di chiedere un risarcimento del danno anche all'interno del procedimento penale, costituendosi parte civile.Non c'è reato in due casiCi sono due casi che non comportano la contestazione di un vero e proprio reato. Tutto dipende dall'intento del cliente. Se quest'ultimo va al ristorante e consuma il pasto e solo al momento del conto si accorge di non avere i soldi per pagare, non c'è alcun reato. In questo caso non c'è dolo (vale a dire la volontà o quantomeno la consapevolezza di adottare un determinato comportamento illecito), ma soltanto l'incapacità economica da parte del cliente.In termini legali, l'impossibilità del cliente di far fronte al pagamento del conto non determina un reato, ma solo un "inadempimento contrattuale". Tra ristoratore e cliente c'è infatti una sorta di contratto "atipico" che ha come oggetto la somministrazione di beni (il cibo e le bevande) e servizi (l'attività della cucina, il servizio dei camerieri al tavolo) da parte del ristorante e il pagamento del corrispettivo in denaro da parte del consumatore. Se il cliente non può pagare il conto per incapacità economica, c'è un inadempimento contrattuale, un illecito civile e non un reato.Non c'è reato nemmeno se chi ha pranzato o cenato va via dimenticandosi di pagare il conto: anche qui non c'è dolo, cioè la coscienza e volontà di mangiare, pur sapendo di non poter saldare il conto finale. Nei due ultimi casi descritti, il ristoratore potrà soltanto proporre un'azione per il risarcimento del danno provocato.