La settimana scorsa il governo Meloni ha varato un disegno di legge sul tema degli sgomberi. Un pacchetto di misure che dovrebbe rendere più rapide le operazioni di sfratto e la liberazione di immobili occupati abusivamente. Tra le novità l'ingiunzione di rilascio per finita locazione che modifica la procedura attuale accorciando i tempi e riconoscendo la possibilità di chiedere l'1% del canone per ogni giorni di ritardo nel rilascio dell'immobile. Tempi ridotti anche per sanare le morosità a carico di inquilini che si trovano in difficoltà economica. Ecco nel dettaglio la bozza.

Ingiunzione di rilascio per finta locazione: le novità nella bozza del ddl Sgomberi La bozza del ddl sgomberi introduce l'ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo procedimento per "assicurare la celere liberazione degli immobili oggetto di contratti di locazioni conclusi o che stanno per concludersi". Il testo interviene sul codice di procedura civile e va a sostituire la convalida di licenza per finita locazione, prevedendo che il locatore o il concedente possa richiedere al giudice competente, prima della scadenza del contratto e nel rispetto dei termini contrattuali, legali o degli usi locali, un'ingiunzione di rilascio per finita locazione. L'ingiunzione opera "senza dilazione e a decorre dalla scadenza del contratto". Si può applicare ai contratti di locazione ma anche ad altre tipologie contrattuali tra cui comodato di beni immobili, affitto di azienda, affitto coltivatore diretto, mezzadria e coloni. Come cambiano le esecuzioni forzate: anche gli atti di proprietà saranno validi Il ddl inoltre, allarga gli atti validi a fini dell'esecuzione forzata di un immobile occupato abusivamente includendo anche gli atti di proprietà, purché trascritti. Ora, in base al Codice di procedura civile, l'esecuzione forzata per consegna o rilascio può avvenire a seguito di sentenze, provvedimenti e altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Il ddl modifica questo aspetto prevedendo la possibilità di ricorrere anche a "gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli che sono trascritti e che costituiscono o trasferiscono il diritto di proprietà o i diritti di usufrutto, uso o abitazione su beni immobili".