Niente carcere per chi è stato condannato per atti sessuali con minori ma di "minore gravità". E' il contenuto di una sentenza della Corte Costituzionale destinato a far discutere.

Tecnicamente, stabilisce la Consulta, quando sia stata riconosciuta la circostanza a effetto speciale della minore gravità, "il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne, ove ne sussistano le condizioni, deve vedersi sospesa l'esecuzione della pena, in modo che possa presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari e che la magistratura di sorveglianza possa compiere la conseguente valutazione individualizzata, senza che nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere".

La sentenza numero 68, depositata oggi, accoglie le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Catanzaro in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. L'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale impedisce al pubblico ministero di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena nei casi di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Quest'ultimo, al suo comma 1quater, preclude al condannato per atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta l'attenuante speciale della minore gravità del fatto l'accesso ai benefici penitenziari in assenza di un anno di osservazione in carcere. Ne consegue che il condannato ai sensi dell'articolo 609quater, sesto comma, del codice penale, deve sempre scontare almeno un anno di pena in carcere, anche quando la condanna sia a una pena breve che gli consentirebbe l'immediato accesso a misure alternative alla detenzione.