Dovrà essere riesaminata la posizione di una concorrente ad un concorso nelle Forze armate, esclusa per la presenza sul suo corpo di un tatuaggio ancora visibile seppure in fase di rimozione.

Così il Tar del Lazio in un'ordinanza con la quale ha accolto la tesi difensiva espressa dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti.

I giudici hanno in sostanza sospeso l'efficacia del verbale di inidoneità che aveva escluso una giovane candidata a causa della presenza di tatuaggi in zone visibili, nonostante gli stessi fossero quasi del tutto rimossi.

L'aspirante, dopo aver superato le precedenti prove del concorso, era stata dichiarata inidonea all'esito degli accertamenti psico-fisici, a causa della presenza di tatuaggi; la Commissione di valutazione aveva, però, ignorato la documentazione medica prodotta che attestava un trattamento di rimozione laser dei tatuaggi iniziato da oltre un anno e prossimo alla conclusione. Ne è nato un contenzioso amministrativo nel corso del quale gli avvocati Delia e Bonetti hanno sostenuto che l'Amministrazione è incorsa in un palese difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Tar, pur nella necessità dell'approfondimento proprio della fase di merito, ha ritenuto che "non sia stata sufficientemente motivata la ragione medico-scientifica per cui il processo di rimozione del tatuaggio della ricorrente non fosse assimilabile a quelli per cui è stata disposta la rivalutazione". Domanda cautelare accolta, quindi, con ordine all'Amministrazione di provvedere entro due mesi al riesame della posizione della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.