Con l’eliminazione del mese di sospensione che finora interveniva dopo i primi 18 mesi di erogazione - e dopo ciascun rinnovo- le famiglie beneficiarie dell’Assegno di inclusione (Adi) possono presentare domanda di rinnovo già dal mese successivo all’ultimo pagamento, evitando interruzioni nel sostegno economico. Il beneficio continua ad avere una durata massima di 18 mesi, rinnovabile per periodi di ulteriori 12 mesi. La prima mensilità del rinnovo sarà pari al 50% dell’importo spettante.

Sono alcune delle novità della legge di Bilancio, contenute nel messaggio n.640 del 23-02-2026 pubblicato dall’Inps. Vediamo più nel dettaglio cosa cambia per i percettori di Adi nel 2026 che ha previsto anche l’estensione del contributo straordinario aggiuntivo - fino a un massimo di 500 euro - anche per i nuclei che hanno maturato il diciottesimo mese nel novembre 2025, previa verifica dei requisiti. A dicembre 2025 il numero di nuclei beneficiari di pagamenti Adi è stato pari a quasi 647mila e l’importo medio erogato nel mese è stato di 697 euro.

Continuità del beneficio in caso di proroghe e rinnovi

Facciamo un passo indietro e vediamo la prima novità contenuta nella lege di Bilancio 2026. Dal 1° gennaio 2026 è stata modificata la disciplina dell’Assegno di Inclusione prevedendo che il beneficio economico sia erogato mensilmente per un periodo continuativo fino a diciotto mesi e sia rinnovabile, previa presentazione di apposita domanda, per periodi di ulteriori dodici mesi. Allo scadere di ciascun periodo di rinnovo di dodici mesi, il beneficio può essere nuovamente rinnovato, sempre previa presentazione della domanda. Viene dunque eliminato il periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità di fruizione di Adi e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda.