Nelle ordinanze si afferma la sussistenza delle esigenze cautelari, si riconosce l’inserimento in un’azione corale violenta, si integrano aggravanti legate al contesto. Ma, al momento di scegliere la misura cautelare, il baricentro si sposta su incensuratezza, giovane età, assenza di precedenti specifici, mancato travisamento, assenza di strumenti di protezione e altro. I provvedimenti per i tre arrestati dopo gli scontri del 31 gennaio scorso a Torino continuano a far discutere: due obblighi di firma e il terzo ai domiciliari. «Fossi il pubblico ministero, ne avrei a iosa di elementi per fare ricorso. Ci sono vizi logici di ragionamento e anche errori di diritto dal momento che è stato applicato l’articolo 274 lettera c del codice penale e non è interpretato nella maniera corretta», spiega a Il Tempo l’ex pm di Torino, Antonio Rinaudo, analizzando le ordinanze del gip. Uno dei punti centrali, infatti, sarebbe proprio la coerenza interna del provvedimento. «Si decontestualizza il soggetto dal contesto dove è stata commessa l’azione, dimenticandosi però che lui è all’interno di un gruppo che in quel momento sta manifestando in maniera truce e violenta nei confronti della polizia». Le ordinanze, infatti, parlano di «azioni violente» e di un fronte compatto di manifestanti che agisce contro le forze dell’ordine.
Torino, ordinanza choc dopo gli scontri: firma “a piacimento” per gli arrestati
Nelle ordinanze si afferma la sussistenza delle esigenze cautelari, si riconosce l’inserimento in un’azione corale violenta, si integrano ...








