Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) si è dichiarato privo di giurisdizione sul ricorso presentato dalla biatleta azzurra Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria inflittale da Nado Italia per la positività al letrozolo.
Lo apprende l'ANSA. Resta dunque in vigore la sospensione inflitta il 2 febbraio scorso.
Passler aveva chiesto di annullare la sospensione per assenza di dolo e negligenza e quindi di poter partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Tuttavia ha presentato inizialmente ricorso al Tas anziché alle autorità giudiziarie di Nado Italia e, di conseguenza, non dispone del diritto procedurale di appellarsi alla Divisione ad hoc del Tas, hanno spiegato i giudici. Durante l'udienza, Passler ha sostenuto che la positività sarebbe il risultato di una contaminazione incrociata dovuta a un'esposizione involontaria al letrozolo. Nado Italia ha eccepito che l'atleta non ha esaurito i rimedi interni previsti dall'organismo e che la Divisione ad hoc del Tas non aveva giurisdizione sul ricorso. Posizione su cui il Tas si è dichiarato concorde, senza quindi pronunciarsi nel merito della presunta violazione delle norme antidoping. Qualora Passler intenda ancora impugnare la decisione, potrà farlo davanti alla corte d'appello antidoping, purché entro la scadenza del 12 febbraio 2026.













