Una multa, severa, la più alta possibile, 50mila euro, e la diffida. Il giudice sportivo ha deciso come far pagare all’Inter il lancio del petardo ad Audero, portiere della cremonese colpito alla coscia, da parte di un suo tifoso durante il match del Zini.

Il giudice ha applicato il regolamento

Secondo il regolamento le società sono responsabili del comportamento dei propri tifosi durante le gare. E il giudice sanziona con un’ammenda il club i cui tifosi lanciano in campo oggetti, fumogeni e petardi. Nel dispositivo il giudice specifica: “Rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett.c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS". In caso di recidiva quindi la sanzione per l’Inter potrebbe comportare l'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori a porte chiuse o una squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni.