Il congedo parentale spetta per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.

I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Nell'ambito di questi limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta: alla madre lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi; al padre lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi; al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora; al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro. C'è la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale.

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta: un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera (di cui tre mesi indennizzabili all'80%), calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 14 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui: alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all'altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all'altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi; al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.