Violazione dell’habitat naturale, modifiche contrattuali e mancato parere dell’Art sul piano tariffario. Sono queste le motivazioni principali della bocciatura del Ponte sullo Stretto rese note dalla Corte dei Conti che lo scorso 29 ottobre ha negato il visto di legittimità sulla delibera Cipess. Nel dettaglio: violazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della cosiddetta delibera Iropi; violazione dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell’originario rapporto contrattuale; mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti in relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario.

«La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha depositato in data odierna la deliberazione n. 19/2025/PREV, rendendo note le motivazioni per le quali il 29 ottobre scorso è stato ricusato il visto - e la conseguente registrazione - della delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto 2025 avente a oggetto: ”Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria», si legge nella nota della Corte in cui si fa anche presente che con la medesima delibera «sono state, altresì, formulate osservazioni relative a ulteriori profili confermati all’esito dell’adunanza, ma ritenuti non decisivi ai fini delle valutazioni finali».