Interpellata al riguardo da un giudice nazionale, la Corte di giustizia dichiara che il rifiuto di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell'Unione, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro liberta' di circolazione e di soggiorno, e' contrario al diritto dell'Unione, in quanto lede tale liberta' nonche' il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli Stati membri sono quindi obbligati a riconoscere, ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione, lo status matrimoniale acquisito legalmente in un altro Stato membro. La Corte sottolinea tuttavia che tale obbligo non implica l'introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nel diritto interno. Inoltre, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalita' nella scelta delle modalita' di riconoscimento di un siffatto matrimonio. Tuttavia, qualora uno Stato membro scelga di prevedere una modalita' unica per il riconoscimento dei matrimoni contratti in un altro Stato membro, quale la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, esso e' tenuto ad applicare tale modalita' anche ai matrimoni tra persone dello stesso sesso.