Mentre ancora restano irrisolti molti problemi aperti quasi un anno fa dalla stretta del Codice della strada sull’assunzione di “droghe” (sostanze stupefacenti e psicotrope) da parte dei conducenti di veicoli, il Consiglio di Stato ricorda che pure le norme precedenti, ispirate alle direttive europee sulla patente, richiedono di astenersi del tutto dall’uso di queste sostanze e non solo di mettersi alla guida esclusivamente se non si è in stato di alterazione. L’unica differenza sostanziale tra la situazione precedente e quella in vigore dal 14 dicembre dell’anno scorso (quando la legge 177/2024 modificò l’articolo 187 del Codice) è che la presenza di sostanze proibite nell’organismo prima impediva solo di conseguire la patente, mentre ora ha impatto anche su chi la patente ce l’ha già, configurando il reato di «droga alla guida» anche se l’interessato non è in stato di alterazione o comunque non si riesce a dimostrare che lo sia.
Il principio-cardine, valido sia prima sia ora, è che la patente non è un vero e proprio diritto per chiunque: seppure diffusa in maniera capillare, resta pur sempre un’autorizzazione che abilita a un’attività pericolosa quale la conduzione di veicoli su strada pubblica. E, come tale, richiede una particolare idoneità.
