Non è necessario avere la detenzione dell’immobile nell’anno nel quale si apre la successione, per ereditare i bonus casa. Per utilizzarli, però, la detenzione è invece un requisito essenziale e deve sussistere dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni nei quali si portano in dichiarazione le agevolazioni. L’agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7/2025, mette in fila le risposte ai dubbi più frequenti sull’eredità delle agevolazioni fiscali.

Tra gli interpelli arrivati all’Agenzia, infatti, sono venuti fuori molti dubbi sul tema del «trasferimento mortis causa di un immobile, oggetto di interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio esistente». Soprattutto, è molto controverso il caso dell’erede che ne acquisisce la detenzione materiale e diretta solo in data successiva a quella di apertura della successione.

L’impianto normativo

Per spiegare le sue indicazioni l’amministrazione finanziaria fa prima un breve riepilogo delle norme in materia. «La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite». Quindi, se prima dell’utilizzo di tutte le rate c’è, ad esempio, una vendita, questa comporta il trasferimento delle detrazioni. Sempre che nel rogito non sia indicato diversamente.