Mentre il percorso legislativo per ammodernare le norme sul controllo a distanza a fini di sicurezza subisce una battuta d’arresto, il mondo della ricerca e delle imprese più virtuose traccia la rotta per un futuro più sicuro. Il recente ritiro in Commissione Affari costituzionali del Senato dell’emendamento all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, contenuto nel DdL Semplificazioni, rappresenta un’occasione mancata per allineare la normativa al progresso tecnologico. La proposta mirava a escludere gli “strumenti, attrezzature e dispositivi funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro” dal complesso iter autorizzativo, equiparando di fatto videocamere con software di Intelligenza Artificiale (AI) e DPI intelligenti a normali strumenti di lavoro. Il risultato è un quadro normativo che frena l’adozione di tecnologie avanzate per la prevenzione dei rischi da lavoro.
Un cortocircuito normativo. Il dilemma dell’art. 4 l. 300/1970
Il problema risiede nella difficile interpretazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori di fronte all’avvento dell’AI applicata alla sicurezza. La questione è se i nuovi strumenti digitali debbano essere considerati “strumenti di controllo” o “strumenti di lavoro”, una classificazione che cambia radicalmente l’iter per la loro adozione in azienda. Come evidenziato anche da un report dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’AI offre opportunità significative per la prevenzione, tramite videocamere che rilevano il mancato uso dei DPI, droni per ispezionare luoghi pericolosi e algoritmi predittivi che anticipano guasti ai macchinari.






