La Corte di Cassazione (con ordinanza n.24091/2025) ha chiarito che in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale Ata, è legittima la previsione del Dm n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
In costanza di rapporto
La disciplina generale non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell’attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l’amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
La decisione dei giudici






