Cosa compete all’intelligenza politica e cosa è delegabile all’intelligenza artificiale?

La risposta è assicurare che il soggetto politico sia l’esclusivo titolare del potere di scegliere tra gli interessi pubblici rilevanti, rimandone il solo responsabile. Così i beni, valutati secondari, riceveranno una misura regolativa meno soddisfacente di quella destinata ai valori prioritari. In questa distribuzione degli interessi lungo i gradini di una scala gerarchica si consuma l’autonomia decisionale del potere legislativo, unico titolare di una funzione libera nel fine, benché entro il perimetro costituzionale.

Se la libertà sul ‘se’ e ‘quanto’ accordare a un valore fosse asciugata a vantaggio di un soggetto, anche impersonale, l’intelligenza artificiale, il potere legislativo fluttuerebbe incontrollato in un’area sottratta al giudizio di responsabilità politica. Questo esonero di fatto sarebbe la naturale conseguenza della sostituzione della tecnica alla rappresentanza politica, la quale non potrebbe essere chiamata a rispondere di una gradazione di valori da essa non voluta.

Allora è l’ineliminabile nesso tra potere politico/responsabilità a disegnare quell’insuperabile linea di confine, che un ordinamento democratico deve osservare nel dividere il lavoro tra il potere legislativo e l’IA. In caso contrario, si violerebbe un principio basilare della rule of law, la cui osservanza si impone anche alla revisione costituzionale, alla funzione emergenziale e alla sovranità europea. L’IA non ha una forza modificativa/eversiva dell’ordine giuridico maggiore di quella spettante ai poteri costituiti prima ricordati.