Nella vicenda affrontata dalla Cassazione (con ordinanza n.4559/2025) la Corte d’appello di Venezia aveva riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato il diritto degli originari ricorrenti – alcuni insegnanti della scuola dell’infanzia in servizio presso un istituto comprensivo - alla fruizione di un pasto completo se in servizio durante la refezione scolastica degli alunni e aveva condannatol’allora Miur (oggi Mim) l’istituto comprensivo e il Comune, ciascuno per quanto di competenza, a somministrare un pasto composto da primo e secondo piatto, contorno, frutta e pane.
Il principio
Secondo la Corte distrettuale gli appellati non avevano specificamente allegato e dimostrato che il servizio mensa offerto non era idoneo a soddisfare l’esigenza assistenziale per la quale lo stesso era stato istituito, ossia a garantire il benessere psicofisico del personale impegnato nel servizio di refezione: i lavoratori si erano invece limitati a far leva sulla circostanza che il pasto non era completo in mancanza di somministrazione della “seconda portata”, osservando che il Comune aveva organizzato il servizio nei limiti dei fondi disponibili erogati dal ministero. Dal che gli interessati si rivolgevano alla Corte di Cassazione.






