Il Manuale di Frascati non si applica al credito d’imposta ricerca e sviluppo del quinquennio 2015-2019. Decisa presa di posizione del Tar del Lazio con la sentenza del 29 luglio 2025, che presuppone la sua competenza relativamente a un provvedimento di diniego del Mimit avente a oggetto la certificazione, prevista dall’articolo 23 del Dl 73/2022, del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Il caso
Una società ha impugnato il provvedimento con cui il Mimit ha ritenuto che le attività svolte non fossero ammissibili al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, DL 145/2013) maturato nei periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019 e ha pertanto negato la validità della loro certificazione rilasciata in base all’articolo 23, comma 2 del Dl 73/2022, rilevando l’assenza di tre dei cinque requisiti fondamentali previsti dal Manuale di Frascati e richiamati dalle linee guida del 2024, ossia la novità, la sistematicità e la riproducibilità dell’innovazione.
Il ricorso della società si è basato su quattro punti, di cui rilevanti sono:
la violazione del principio di irretroattività e della gerarchia delle fonti normative, in quanto il provvedimento impugnato applica i criteri più restrittivi introdotti dal Dpcm 15 settembre 2023 e dal Dm 26 maggio 2020, che definiscono nuove modalità di qualificazione e certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, invece dei criteri previsti dall’articolo 3 del Dl 145 del 2013 e dal Dm 27 maggio 2015, in vigore per i periodi di imposta 2017-2019 oggetto di certificazione;






