Chiarimenti della Cassazione sull’applicazione di una delle novità introdotta da poco meno di un anno dalla legge Nordio, la necessità dell’interrogatorio preventivo prima dell’applicazione di una misura cautelare. Obbligo tuttavia non assoluto sia in presenza di ragioni oggettive (pericolo di fuga, inquinamento probatorio) sia oggettive (individuazione di un catalogo di reati gravi).

L’orientamento della Cassazione

Per la Corte, sentenza n. 27080 della Sesta sezione, il gip, nei procedimenti individuazione, non deve effettuare l’interrogatorio preventivo, procedendo, invece, all’interrogatorio di garanzia postumo nei soli confronti dell’indagato rispetto al quale ritiene esistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo. Non ha rilevanza l’eventuale presenza di cause derogatorie per i coindagati, anche se gravemente indiziati del medesimo reato oppure di reati connessi o, comunque, collegati.

Inoltre, la pronuncia afferma che l’omissione dell’interrogatorio preventivo, nei casi in cui esso è prescritto, costituisce una nullità a regime intermedio che può essere dedotta davanti al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata d’ufficio anche se non è stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia, ma non oltre. Il mancato svolgimento dell’interrogatorio preventivo concretizza così una nullità diversa da quella dell’omesso interrogatorio di garanzia, la cui omissione inficia l’efficacia dell’ordinanza e che, secondo la giurisprudenza, non può neppure essere dedotta sede di riesame.