La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma che prevede il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) al-alla convivente di fatto del datore di lavoro e lo nega, invece, al coniuge dello stesso. Con la sentenza 120/2025, la Consulta ha giudicato infondati i dubbi sollevati dalla Corte d’appello di Venezia secondo cui il differente trattamento tra coniuge e convivente di fatto del datore di lavoro violerebbe gli articoli 3 e 38 della Costituzione.
Il combinato tra l’articolo 2, comma 3, del Dl 69/1988 e l’articolo 2 del Dpr 797/1955 dispone che l’Anf non spetti al coniuge e ai parenti e agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi.








