Strada sbarrata per le azioni climatiche contro l’Italia. Almeno per ora. Con due decisioni depositate il 7 maggio e rese pubbliche il 30, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato inammissibili due distinti ricorsi che avevano al centro gli effetti negativi sui ricorrenti causati dal mancato rispetto, da parte dell’Italia e di altri Stati, della Convenzione sul clima del 1992 e dell'Accordo di Parigi del 2015.
Il primo ricorso: la tempesta Vaia
In un caso (De Conto contro Italia e altri 32 Stati, ricorso n. 14620/21), la ricorrente richiamava i danni provocati dai cambiamenti climatici i cui effetti erano stati visibili anche con la tempesta Vaia che aveva colpito diverse regioni italiane nel 2018. A suo avviso, accanto ai danni provocati a infrastrutture e case, vi erano state conseguenze dovute allo stress provocato dai disastri naturali, che aumentava in relazione alla prospettiva di vivere in un clima sempre più caldo per il resto della propria vita. La ricorrente ha fornito anche delle perizie mediche e ha così invocato la violazione dell’articolo 2 della Convenzione europea che assicura il diritto alla vita, dell’articolo 8 relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, dell’articolo 13 sul diritto a un ricorso effettivo, nonché dell’articolo 14 sul divieto di discriminazione.








