Il no della madre biologica all'adozione in casi particolari della minore, nata con il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, da parte della madre di intenzione non blocca la step child adoption né l'attribuzione del cognome della madre sociale. A prevalere è, infatti, l'interesse superiore del minore a mantenere il rapporto affettivo instaurato con la madre di intenzione, se questa, malgrado la conflittualità di coppia, non gli ha fatto mai mancare il suo appoggio e la sua vicinanza. Sul via libera all'adozione non influisce neppure un periodo di allontanamento se determinato da un ostracismo della madre biologica e non da una scelta personale. La Cassazione mette così la parola fine a una lunga battaglia giudiziaria tra due madri, che si rimproveravano reciprocamente comportamenti in grado di pregiudicare l'armonico sviluppo del minore.
I fatti di causa
In primo e secondo grado, ad avere partita vinta era stata la madre naturale del bambino, che si era opposta all'adozione chiesta dalla ex compagna, dalla quale viveva separata da due anni. Sia per il Tribunale sia per la Corte d'appello, il diniego all'assenso era un limite insuperabile, anche considerando le frizioni tra l'ex coppia. La Suprema corte aveva però annullato con rinvio la decisione della Corte d'appello chiedendo di rivedere il giudizio.







