L’acconto Imu, in scadenza il 16 giugno, non riguarda le abitazioni principali separate dei due coniugi, sia che si trovino nello stesso comune sia che siano ubicate in comuni diversi. Ciò, a condizione però che ciascuno dei due coniugi dimori abitualmente nell’abitazione di proprietà. Lo stesso vale nel caso della casa assegnata al coniuge separato o divorziato, affidatario dei figli, in forza di provvedimento del giudice, anche se l’unità immobiliare non è di proprietà dell’assegnatario. L’esonero riguarda anche l’immobile occupato abusivamente, a condizione che sia stata avviata l’azione penale. L’agevolazione non è invece automatica per l’unità immobiliare non locata in proprietà di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero, poiché allo scopo occorre una delibera comunale.
L’abitazione principale dei coniugi
La norma Imu deve essere letta alla luce della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale. Questa pronuncia ha stabilito un principio di carattere generale molto chiaro: l’esenzione dell’abitazione principale non può dipendere dal comportamento tenuto da soggetti diversi dal proprietario dell’immobile. In questo modo, la Consulta ha sancito la fine dell’interpretazione della Cassazione, secondo cui, qualora i due coniugi non dimorino e risiedano sotto lo stesso tetto, l’agevolazione non compete né all’uno né all’altro. Per effetto della sentenza del giudice delle leggi, dunque, l’esenzione Imu compete in qualsiasi caso di residenze separate dei coniugi, sia nello stesso comune che in comuni diversi, purché sussistano tutte le condizioni di legge. Queste sono rappresentate dal fatto che il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’unità immobiliare. Ciò comporta in primo luogo che, ad esempio, la casa di proprietà di uno dei coniugi in cui risiede l’altro coniuge non è esente da Imu, poiché chi vi risiede non è il proprietario. Come pure l’esenzione non spetta per le seconde case, al mare o in montagna, poiché in tale eventualità manca la dimora abituale. Come segnalato anche nella citata sentenza n. 209 della Consulta, infatti, resta sempre salvo il potere del comune di contrastare eventuali abusi dei contribuenti, chiedendo all’interessato di provare la sussistenza della dimora abituale, ad esempio, mediante l’esibizione della documentazione delle spese per utenze.












