L’avvocato potrà farsi cancellare dall’Albo anche nel corso del procedimento disciplinare. Questa la conseguenza della sentenza n. 70 della Corte costituzionale depositata ieri. La questione era stata sollevata dalle Sezioni unite della Cassazione nell’ambito di un giudizio sul rigetto dell’istanza di cancellazione, avanzata da un avvocato per gravi patologie che gli impedivano di svolgere la professione. Per l’Ordine locale la pendenza di diversi procedimenti disciplinari a suo carico impediva invece la cancellazione.
Le motivazioni
La sentenza ha osservato che il divieto di cancellazione, anche se punta a scongiurare il rischio che, con la rinuncia all’iscrizione, l’iniziativa disciplinare possa essere vanificata, ha come conseguenza che, per l’intera durata del procedimento, l’avvocato non potrà esercitare diritti e libertà riconosciute sul piano costituzionale, come la libertà di revocare l’adesione al gruppo professionale, il diritto di fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali per le quali la legge richiede la cancellazione, e la libertà di intraprendere una diversa attività lavorativa.
La Corte riconosce che il giudizio di illegittimità provoca un vuoto normativo al quale il legislatore potrà rimediare attraverso l’introduzione di un meccanismo meno restrittivo della libertà dell’avvocato, ma, comunque, idoneo a garantire la conservazione dell’azione disciplinare, almeo nel caso in cui il professionista incolpato, dopo avere ottenuto la cancellazione, chieda di essere nuovamente iscritto all’albo. In attesa di un intervento legislativo, ha osservato la sentenza, la rinuncia all’iscrizione all’albo comporta l’estinzione del procedimento disciplinare avviato.






