La maxi stretta sui subappalti assestata dal correttivo scatta dal 31 dicembre 2024. Le procedure di gara che a quella data erano in corso sono, quindi, salve e continueranno ad applicare le vecchie regole. Più precisamente: gli appaltatori principali potranno utilizzare per le loro attestazioni anche le quote di lavori subappaltati.
La stretta
La bozza del decreto Infrastrutture, atteso in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, torna sul Dlgs 36/2023, il Codice appalti. E precisa le modalità di applicazione della dura limitazione imposta alle imprese che utilizzano il subappalto. Spiegando cosa accade alle gare nelle quali era stato già pubblicato un bando e cosa succede quando, per il tipo di procedura prescelta, un bando non c’era. L’obiettivo è evitare un’applicazione retroattiva.
Tornando alla stretta di qualche mese fa, bisogna ricordare che la formulazione originaria del Codice consentiva all’affidatario di utilizzare, per la propria qualificazione, lavori non effettuati direttamente, ma realizzati dai propri subappaltatori. Questo meccanismo, secondo la relazione che accompagnava il correttivo, comportava «il rischio di mantenere sul mercato operatori economici con qualifiche fittizie». Parliamo, in questo caso, di attestazioni Soa, cioè le certificazioni obbligatorie per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici. I certificati di esecuzione lavori vengono emessi dalle stazioni appaltanti e presentati alle Soa per provare l’esecuzione delle opere inserite nel curriculum dell’impresa e, quindi, nell’attestazione.






