Anche nell’ipotesi in cui il gestore operi per conto del soggetto al quale ha previamente ceduto i crediti. Così una sentenza del Tribunale dell’Unione europea

Anche nell’ipotesi in cui il gestore operi per conto del soggetto al quale ha previamente ceduto i crediti. Così una sentenza del Tribunale dell’Unione europea

I benefici spettano solo ai membri in possesso dei requisiti di legge. I giudici escludono l’estensione in un caso riguardante servizi medici e assistenziali