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Se c'è archiviazione per prescrizione, non c'è condanna né reato. E quindi il giudice che dispone il non luogo a procedere non può accompagnare la decisione con un parole di censura dalle quali possa in qualche modo evincersi che l'assolto per prescrizione sia in qualche modo colpevole. Ad affermarlo è una sentenza della Corte costituzionale, la numero 41 depositata oggi, secondo la quale un provvedimento di archiviazione che contenga apprezzamenti sulla colpevolezza dell'indagato, viola "in maniera eclatante" il suo diritto costituzionale di difesa, il suo diritto al contraddittorio e il principio della presunzione di non colpevolezza.

Per questo motivo è stata dichiarata non fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce. La Consulta ritiene che tanto l'iscrizione nel registo degli indagati, quanto l'archiviazione che chiude le indagini, sono atti concepiti dal legislatore come neutri: è erroneo quindi farne discendere conseguenze negative per la reputazione dell'interessato. Inoltre, poiché provvedimenti simili "sono in concreto suscettibili di produrre - ove per qualsiasi ragione arrivino a conoscenza dei terzi, come spesso accade - gravi pregiudizi alla reputazione, nonché alla vita privata, familiare, sociale e professionale, delle persone interessate, Ciò potrebbe dare altresì luogo a responsabilità civile e disciplinare dello stesso magistrato" che ha richiesto o emesso il provvedimento,