di Barbara Pigoli*

A quasi vent’anni dall’istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua, ci dobbiamo porre qualche domanda.

Che fine ha fatto la bilateralità nella contrattazione per la formazione? Come mai la regolazione dei finanziamenti per la formazione si basa principalmente su passaggi tecnici ben lontani dal portato di senso che dovrebbero agire? E’ mai possibile che i bisogni dei lavoratori, che hanno evidentemente interessi recessivi nella contrattazione della formazione, siano sistematicamente i perdenti in questa partita? Ma davvero la “pariteticità” consiste solo in una bella firma ex post per candidare piani formativi concordati dagli enti di formazione con il management delle imprese? E via così.

Le giovani leve appena iscritte a Scienze della formazione saranno entusiaste di sapere che dal 2004 il contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria (previsto dalla Legge 845/1978), e si sottolinea obbligatorio – ovvero lo 0,30% della retribuzione dei lavoratori – può essere destinato per pagare Piani Formativi (aziendali, territoriali, settoriali, individuali). I più curiosi andranno sicuramente a spulciare la norma istitutiva dei Fondi Paritetici (l’Art. 118 della legge finanziaria 388/2000), dove si esplicita che i Fondi hanno la finalità di pagare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori.