Quando il 25 settembre 2019 con una sentenza storica la Consulta decise che non era punibile chi aiuta a morire un malato, lo fece disegnando un perimetro delimitato da quattro requisiti: ovvero che la persona soffrisse di una malattia irreversibile, che dovesse sopportare sofferenze fisiche e/o psicologiche intollerabili, che avesse deciso in autonomia e liberamente di porre termine alla sua esistenza e di essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Ed è questo requisito che è ritenuto discriminatorio dalla giudice per le indagini preliminare di Firenze, Agnese De Girolamo, che in 18 pagine spiega perché non può archiviare le posizioni di Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli come chiesto dalla procura nel caso di Massimiliano, 44enne affetto da sclerosi multipla accompagnato in Svizzera dalle due donne per poter accedere a un “suicidio indolore”; e perché chieda alla Costituzionale di intervenire sul quarto requisito così come definito dai giudici stessi.
La posizione degli indagati – Secondo la gip Cappato aiutò il 44enne a morire “mantenendo i contatti con la clinica Svizzera, fornendo … il supporto finanziario necessario per coprire i costi della procedura (non sostenibili da parte della famiglia del richiedente) e provvedendo anche a pagare le spese di noleggio del mezzo che poi ha consentito il trasporto di in Svizzera”. Lalli e Maltese, una giornalista bioeticista la prima, un’attivista la seconda, si alternarono alla guida del mezzo e portarono l’uomo fino alla clinica. “Tutti e tre gli indagati hanno dunque tenuto condotte che hanno reso possibile, come antecedenti logico-causali necessari, la realizzazione del suicidio nel modo poi effettivamente verificatosi, posto che in loro assenza – senza (quel) denaro, senza (quel) mezzo, senza (quella) guida – la morte di Massimiliano – non sarebbe storicamente avvenuta lì e allora, nei termini sopra descritti”. La magistrata riconosce comunque che l’uomo “abbia persino beneficiato dell’apporto conoscitivo fornito dall’indagato Cappato, che ha permesso a – in un contesto, come quello nazionale, di scarsa se non assente informazione istituzionale sul punto – di valutare in modo più consapevole le alternative concretamente disponibili, sia dal punto di vista materiale che giuridico”.
