È un diritto delle donne esposte a violenze nel loro Paese, vedere loro riconosciuto lo status di rifugiate in Europa. E anche in caso di “rischio effettivo” deve scattare la “protezione sussidiaria”. A stabilirlo è la sentenza C-621/21 della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a esprimersi sul caso di una cittadina turca, di origine curda e di confessiona musulmana, fuggita in Bulgaria: la donna, divorziata, ha dichiarato di essere stata costretta a sposarsi dalla sua famiglia e di essere poi stata picchiata e minacciata dal marito. Temendo di essere rimpatriata, ha fatto domanda di protezione internazionale: il giudice bulgaro ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia Ue. Che si espressa in favore con una decisione destinata ad avere un grande impatto nell’Unione europea.

“Le donne, nel loro insieme”, si legge, “possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale ai sensi della direttiva 2011/95 e beneficiare dello status di rifugiato qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale direttiva”. Ovvero quando, nel loro Paese d’origine, sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali e domestiche. Qualora queste condizioni non siano soddisfatte, le richiedenti “possono beneficiare dello status di protezione sussidiaria, se corrono un rischio effettivo di essere uccise o di subire violenze”. E, aspetto dirimente, quest’ultima può scattare “anche in caso di minaccia effettiva di essere uccise o di subire atti di violenza da parte di un membro della loro famiglia o della loro comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali”.