Entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 e sarà applicabile fino al 31 dicembre 2030 il nuovo tetto massimo del regime de minimis. Si passa dagli attuali 200 mila euro di massimale ai 300 mila euro sempre in tre anni per le imprese e dagli attuali 500 mila euro ai 750 mila euro per gli enti che forniscono Servizi d'interesse economico generale (Sgei) come i trasporti pubblici, l'assistenza sanitaria nonché i servizi che tipicamente rientrano nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dagli enti del Terzo settore. I regolamenti riveduti verso l'alto causa inflazione mantengono tuttavia la loro finalità essenziale che è quella di esentare le piccole quantità di agevolazioni a beneficio di imprese ed enti, dal controllo degli aiuti di Stato dell'Unione europea in quanto si ritiene che gli importi entro i suddetti massimali non abbiano impatto sulla concorrenza e sul commercio nell'ambito del mercato unico. È quanto hanno stabilito i regolamenti 2023/2831 e 2023/2832 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L del 15 dicembre 2023, che tra l'altro prevedono:

- l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell'Ue a partire dal 1° gennaio 2026 riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese;