Il periodo di convivenza prematrimoniale avrà un peso nell’assegno di divorzio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 35385 depositata il 18 dicembre. Le Sezioni Unite si sono pronunciate stabilendo che per la quantificazione dell’assegno di divorzio si deve tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale della coppia, “avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune”.

La sentenza nasce dal caso di una donna che chiedeva l’inclusione del periodo di convivenza nell’assegno di divorzio – dal 1996 al 2003 -, durante il quale era nato il figlio della coppia. La donna aveva rinunciato a lavorare “per l’agiatezza che proveniva dalla sua famiglia d’origine, non per essersi dedicata interamente alla cura del marito e del figlio”, aveva stabilito la Corte d’Appello di Bologna perché “non risultava dagli atti che ella avesse sacrificato aspirazioni personali e si fosse dedicata soltanto alla famiglia, rinunciando ad affermarsi nel mondo del lavoro, considerato che, avuto esclusivamente riguardo al periodo di durata legale del matrimonio, dal novembre 2003 al 2010, non anche al periodo anteriore, dal 1996, di convivenza prematrimoniale” perché gli obblighi giuridici nascono dal matrimonio e non dalla convivenza. Quando il caso è passato in Cassazione la sentenza è stata totalmente ribaltata. I giudici hanno dichiarato che “l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa, come indicato dalle Sezioni Unite, e presuppone l’accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi”.