Semplificazione e riorganizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. È questo l’incipit della delega fiscale per la revisione del sistema di imposizione dei professionisti.
In particolare, oltre alla neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti (si veda il Sole 24 Ore del 20 marzo), si prevede di eliminare le disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e quello in leasing degli immobili strumentali anche se adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente.
Gli immobili-studio
Oggi la norma consente di dedurre dal reddito professionale i canoni per gli immobili detenuti in locazione e i canoni di leasing, in un periodo non inferiore a dodici anni, escludendo però la deducibilità delle quote di ammortamento in caso di acquisto in proprietà.
A dimostrare l’irragionevolezza dell’attuale disposizione si pensi che alcuni professionisti possono dedurre le quote di ammortamento ma solamente se hanno acquistato l’immobile fino al 14 giugno 1990 o nella “finestra temporale” che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 con riduzione dell’aliquota ad un terzo per il triennio indicato.
