Le interpretazioni del "pericolo di reiterazione”
Paolo Crucianelli
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Due mesi prima di morire nella rapina alla gioielleria di Mario Roggero, Andrea Spinelli, insieme ad un complice, avrebbe potuto essere in carcere. L’8 febbraio 2021 aveva attirato un imprenditore in un’abitazione di Bra con la scusa di una ristrutturazione inesistente, lo aveva rinchiuso in un garage, schiaffeggiato, minacciato con un bastone di rompergli un ginocchio, costretto a firmare cambiali sotto minaccia di morte, derubato di 600 euro. Poi, prima di lasciarlo andare, lo aveva obbligato a un aperitivo in un bar del centro con selfie e sorrisi forzati: un alibi confezionato in anticipo, per rendere inverosimile un’eventuale denuncia. I carabinieri di Alba, raccolta la denuncia e confermato tutto con una perquisizione, chiesero alla Procura di Asti una misura cautelare. La Procura rispose di no, convinta che la sola perquisizione bastasse a dissuadere Spinelli dal commettere altri reati. Il 28 aprile, meno di due mesi dopo, Spinelli partecipò alla rapina in cui Roggero lo uccise.
Va detto subito ciò che nessuna analisi seria può tacere: la Procura non ha violato alcuna norma. La libertà prima della condanna è la regola, non l’eccezione, e i presupposti per la custodia cautelare vanno accertati caso per caso, non presunti. È un principio che una società civile deve difendere anche quando il suo esito, con il senno di poi, appare scandaloso. Ma è proprio l’analisi ex ante, quella disponibile al pubblico ministero nel marzo 2021, a non tornare. Il “pericolo di reiterazione” che giustifica la custodia cautelare non si valuta sull’astratta gravità del reato, ma sugli indici concreti di abitualità a delinquere: e qui gli indici c’erano tutti, documentati dalla stessa indagine.






