Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiFino a qualche anno fa in Italia i patti prematrimoniali erano vietati. Oggi qualcosa è cambiato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione negli ultimi anni ha aperto spiragli importanti, ma senza arrivare a riconoscere un vero e proprio prenuptial agreement all’americana. Il punto di svolta è probabilmente l’ordinanza 20415 del 21 luglio 2025. La Suprema Corte ha riconosciuto la validità di un accordo con il quale un marito si era impegnato a restituire alla moglie 146.400 euro, corrispondenti alle somme da lei investite nella ristrutturazione della casa di proprietà del marito. L’accordo prevedeva che la restituzione sarebbe scattata in caso di separazione. La Cassazione non lo ha considerato nullo perché collegato alla crisi matrimoniale: lo ha qualificato come contratto atipico (articolo 1322 del codice civile), nel quale la separazione rappresentava una condizione sospensiva.
Questo non significa che due futuri coniugi o due persone già sposate possano oggi decidere liberamente, con un contratto, quanto spetterà a ciascuno in caso di divorzio. La Cassazione ha riconosciuto solo che l’autonomia contrattuale può essere utilizzata per regolare preventivamente rapporti patrimoniali tra i coniugi, anche quando l’accordo è destinato a produrre effetti nel momento in cui il matrimonio dovesse entrare in crisi. Il limite resta quello dei diritti indisponibili. Non si può utilizzare un contratto privato per cancellare i diritti dei figli, né per sottrarre preventivamente al giudice le valutazioni che la legge gli affida in materia di mantenimento e assegno divorzile. Né il contratto può trasformarsi in una penalizzazione economica destinata a impedire o scoraggiare la separazione. Deve esistere un interesse patrimoniale meritevole di tutela, non la semplice volontà di dare un prezzo in anticipo al divorzio.






